Intenational Commercial Terms (INCOTERM)

E’ un modo di comunicare comune nei rapporti economici commerciali per facilitare le operazioni tra soggetti appartenenti a paesi diversi. Questi termini sono stati codificati dalla Camera di Commercio Intenazionale e vengono comunemente usati, pur essendo facoltativi, per fissare alcune delle condizioni che regolano un rapporto (passaggio dei rischi, riparto delle spese di trasporto, termini di resa della merce, modalità di cosegna). Queste abbreviazioni aiutano gli operatori nelle compravendite internazionali, rendendo inequivoco il contenuto degli accordi raggiunti, evitando le diverse interpretazioni che possono essere date dai vari paesi.

EX WORKS = Franco fabbrica: significa che la merce non comprende alcun costo di trasporto, viene ritirata dal compratore presso lo stabilimento del venditore e sarà quest’ultimo ad organizzare il trasporto e l’inoltro a destino, comprese le operazioni doganali. L’operazione, anche se apparentemente è la piu’ semplice per il venditore, può essere molto rischiosa dal punto di vista fiscale, in quanto il venditore non ha alcun controllo o certezza circa il fatto che la merce sia stata effettivamente esportata, non avendo in mano alcun documento doganale che ne attesti l’avvenuta uscita dal territorio nazionale (in modo particolare per i paesi extra UE). Proprio per questi paesi (un caso esempio e tipico è l’esportazione verso la Russia) non si applica l’IVA, essendo una esportazione. L’agenzia delle entrate potrebbe fare una verifica sulla non applicabilità dell’IVA, e in mancanza di una bolla doganale far pagare all’azienda esportatrice il 20% di IVA, che a quel punto diventerebbe un costo.

FOB – Free On Board: significa che il prezzo della merce comprende i costi di caricamento sulla nave al porto di partenza, quindi dalla fabbrica fin dentro la nave, ma non comprende il costo del viaggio dal porto di partenza fino all’indirizzo di destinazione del compratore

C&F o CFR = Cost and Freight: signica che il prezzo della merce comprende il costo anche del viaggio fino al porto destinazione, ma senza la copertura assicurativa. Di solito si scrive CFR Genova (o comunque il porto di destinazione in Italia piu’ vicino a quello di destinazione finale del compratore). I costi di sbarco del container ed inoltro a destino sono a carico del compratore.

CIF: Uguale a C&F, solo che nel prezzo è compresa anche l’assicurazione (Insurance) sui rischi attinenti il trasporto (perdita del carico, danni alla merce, furti, eccetera). Anche in questo caso si aggiunge il porto piu’ vicino alla desrtinazione del compratore, esempio CIF nome della città portuale

DDU = DDP (Delivered Duty Paid…) – “reso non sdoganato…”, seguito dal nome del luogo di destinazione.
Il venditore adempie all’obbligo della consegna quando la merce viene posta a disposizione dell’acquirente nel luogo convenuto del paese di destinazione, senza che egli debba curarne le formalità doganali di importazione, e lo scarico.
– I rischi e le spese connesse all’adempimento della consegna con tale clausola, escluse appunto le formalità doganali, gli oneri per l’importazione e lo scarico, sono a carico del venditore.

DDP = DDP (Delivered Duty Unpaid…)-“reso sdoganato…”, seguito dall’indicazione del luogo di destinazione.
Il venditore adempie all’obbligo della consegna quando mette la merce a disposizione dell’acquirente nella località specificatamente indicata nel Paese di destinazione, debitamente sdoganata per l’importazione e non scaricata dal mezzo con cui è stata trasportata.
– Il venditore sopporta, quindi, i rischi e le spese (inclusi i dazi, le imposte e gli altri oneri necessari per l’importazione delle merci) connesse all’obbligo di consegna.

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